Collocamento Obbligatorio: pospetto informatvo disabili slitta al 15 Febbraio
Aggiornati gli standard del Sistema informatico del prospetto informativo che entreranno in vigore dal prossimo 10 gennaio. Le modifiche riguardano sospensioni obbligo occupazione (CIGS, CIGD, solidarietà, ecc.), convenzioni, esclusioni, appalti. La scadenza di presentazione è stata prorogata al 15 febbraio 2014..
Tutti i dettagli nella circolare n 16522/2013 del Ministero del Lavoro allegata.
Breve nota su datori di lavoro interessati e quote di riserva:
tutti i datori di lavoro privati e pubblici sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie precedentemente indicate, in misura diversificata a seconda della dimensione dell'azienda:
fino a 14 dipendenti = nessun obbligo;
da 15 a 35 dipendenti = 1 lavoratore disabile.
da 36 a 50 dipendenti = 2 lavoratori disabili;
oltre 50 dipendenti = 7% dei lavoratori occupati.
In quest'ultimo caso sussiste anche l'onere di assumere i soggetti indicati dall'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 (Centralinisti non vedenti, Massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, Terapisti della riabilitazione non vedenti) nelle seguenti misure:
datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti = 1 unità;
datori di lavoro che occupano più di 150 dipendenti = 1% dell'organico complessivo aziendale.
Ai fini della determinazione della quota di riserva ex art. 3 della L. n. 68 si deve fare riferimento al personale occupato sul territorio a livello nazionale.
Per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di assumere un disabile sorge soltanto al momento in cui si procede ad una nuova assunzione.
Per "nuova assunzione" si intende quella che realizza un effettivo incremento dell'organico aziendale, ritenuta aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio.
L'art. 2 del D.P.R. n. 333/2000 ha inoltre stabilito, per i datori di lavoro appartenenti alla suddetta fascia dimensionale, che l'inserimento in azienda del lavoratore disabile debba avvenire entro 12 mesi dalla data della nuova assunzione. Pertanto la richiesta di avviamento al lavoro del disabile dovrà essere inviata all'ufficio competente entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine dei 12 mesi (in pratica il datore di lavoro dovrà adempiere all'obbligo di inserimento di un disabile in azienda 14 mesi dopo aver effettuato una nuova assunzione). Ma qualora durante il predetto arco temporale (12 mesi) il datore di lavoro effettui un'ulteriore assunzione l'adempimento dell'obbligo deve essere contestuale, anche prima della suddetta scadenza. Deve quindi inoltrare al competente servizio provinciale per l'impiego la richiesta di assunzione del disabile nei termini previsti dalla legge (60 giorni dalla data di insorgenza dell'obbligo, corrispondente alla data della seconda nuova assunzione).
Il datore di lavoro che provveda ad una nuova assunzione deve darne comunicazione al competente servizio provinciale per l'impiego per consentire allo stesso una preventiva presa d'atto ai fini del monitoraggio della situazione di sussistenza dell'obbligo.
Antonio Quero Consulente del Lavoro in Massafra
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