STATO DI DISOCCUPAZIONE: nuove regole dal 1 gennaio 2014


STATO DI DISOCCUPAZIONE: nuove regole dal 1 gennaio 2014 | Studio Quero - Consulenza del Lavoro
02 Febbraio 2014

COME ACQUISIRE LO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Lo stato di disoccupazione si compone di un elemento oggettivo (lo stato di privo di lavoro), di un elemento soggettivo (l’immediata disponibilità) e di un elemento esterno (il rapporto con i Servizi competenti).

Lo "stato di disoccupazione" si acquisisce con la presentazione della Dichiarazione che attesti l'Immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID) da parte dall'interessato al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio presentandosi personalmente al Centro per l'Impiego;  per i lavoratori che presentano domanda di disoccupazione (ASPI) la dichiarazione di immediata disponibilità potrà essere presentata in alternativa all’INPS, secondo le modalità definite dall’INPS stesso.

 

CHI PUO' ACQUISIRE LO STATO DI DISOCCUPAZIONE

La dichiarazione di immediata disponibilità (DID) non potrà essere rilasciata da lavoratori che sono occupati in attività lavorativa dalla quale ne derivi un reddito annuo superiore al limite di reddito previsto dalla legge per l’esclusione da imposizione fiscale sulla base dell’anno fiscale (1/1 – 31/12) in corso (Euro 8.000 se subordinato o parasubordinato e Euro 4.800 se autonomo).

Si conferma invece la possibilità di rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità per coloro che:

- svolgono un’attività lavorativa dalla quale ne derivi un reddito annuo inferiore al limite di reddito previsto dalla legge per l’esclusione da imposizione fiscale sulla base dell’anno fiscale (1/1 – 31/12) in corso (Euro 8.000 se subordinato o parasubordinato e Euro 4.800 se autonomo);

- sono impegnati in esperienze che non costituiscono rapporto di lavoro o che non hanno impatti sullo stato di disoccupazione (es. tirocini, borse lavoro, attività socialmente utili o contratti di lavoro occasionale di tipo accessorio).

 

ANZIANITA' DI DISOCCUPAZIONE

Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) fino al giorno della sua chiusura, detratti eventuali periodi di sospensione. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a quindici giorni all'interno di uno stesso mese, non si computano; i periodi superiori a 15 giorni si computano come un mese intero.

 

SOSPENSIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Lo stato di disoccupazione si sospende in caso di accettazione di un’offerta di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi da cui derivi un reddito annuo superiore al limite di reddito previsto dalla legge per l’esclusione da imposizione fiscale sulla base dell’anno fiscale in corso (Euro 8.000). In tali casi, l'anzianità di disoccupazione non aumenta per tutta la durata del rapporto di lavoro. Tutte le altre attività di lavoro autonome o parasubordinate da cui derivi un reddito annuo superiore a Euro 8.000 (se parasubordinato) e Euro 4.800 (se autonomo) fanno decadere lo stato di disoccupazione indipendentemente dalla durata.

 

CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Dal 2014 per la conservazione dello stato di disoccupazione i sistemi informativi in uso presso i Centri per l’Impiego aggiorneranno la posizione dei lavoratori con le informazioni sulla retribuzione contenute nelle comunicazioni di assunzione inviate telematicamente dai datori di lavoro.

Nel caso in cui la comunicazione indichi reddito zero si presume superato il limite di reddito previsto per la conservazione dello stato di disoccupazione (Euro 8.000 se parasubordinato e Euro 4.800 se autonomo). Le persone hanno comunque diritto a fare istanza al Centro per l’Impiego di conservazione dello stato di disoccupazione per non superamento del reddito annuo nei seguenti termini:

- assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a sei mesi (per esempio di sette mesi): il lavoratore deve presentare istanza entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Se il lavoratore non presenta istanza nei termini si ritiene decaduto;

- variazione di tipo rapporto a seguito di visita ispettiva a cura degli organi competenti: il lavoratore deve presentare istanza entro 15 giorni dalla comunicazione degli organi competenti. Se il lavoratore non presenta istanza nei termini si ritiene decaduto;

- assunzione con rapporto di lavoro che sta dentro alle regole della sospensione. In questo caso i 15 giorni decorrono dall’assunzione. Se la domanda viene presentata oltre i termini si ritiene sospeso lo stato di disoccupazione dall’inizio del rapporto di lavoro fino alla data di presentazione della domanda.

 

PATTO DI SERVIZIO E VERIFICA PERIODICA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Lo stato di disoccupazione si conserva mantenendo gli impegni assunti con il Centro per l'Impiego (cd. Patto di Servizio). Il mancato rispetto delle azioni concordate comporta la perdita dello stato di disoccupazione.

I disoccupati che, pur avendo rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità, non hanno effettivamente in corso con i Servizi competenti alcuna iniziativa di attivazione, dovranno confermare a sei mesi dal colloquio di orientamento, la dichiarazione di immediata disponibilità, secondo le modalità individuate dai Servizi competenti.

 

PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Lo stato di disoccupazione si perde:

1. in caso di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito da lavoro annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (8.000 Euro per il lavoro subordinato o parasubordinato e 4.800 Euro per il lavoro autonomo); lo stato di disoccupazione non si perde, ma viene sospeso, nel caso si tratti di rapporto di lavoro subordinato di durata non superiore a 6 mesi.

2. in caso di mancata conferma periodica della dichiarazione di immediata disponibilità, secondo le modalità stabilite dai servizi competenti.

3. in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Centro per l’Impiego.

4. nel caso in cui, senza giustificato motivo:

− non ci si presenti alle convocazioni del Centro per l’Impiego. In questo caso non sarà possibile riacquisire lo stato di disoccupazione per i successivi due mesi;

− si rifiuti una congrua offerta di lavoro. In questo caso non sarà possibile riacquisire lo stato di disoccupazione per i successivi quattro mesi;

− non ci si presenti alla prova di idoneità o si rifiuti l’assunzione a seguito di avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni (cd. “aste”).

In tali casi non sarà possibile riacquisire lo stato di disoccupazione per i successivi quattro mesi.

E’ possibile presentare richiesta di riesame entro 10 giorni dall’adozione dell’atto di perdita dello stato di disoccupazione, fatta salva la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché al Capo dello Stato entro 120 giorni.

 

REGIME TRANSITORIO

Sospensione dello stato di disoccupazione per rapporti di lavoro iniziati nel 2013 e che cessano nel 2014 In caso di svolgimento di rapporto di lavoro a tempo determinato, comprese le eventuali proroghe, o parasubordinato, che si svolga nell’arco temporale sugli anni 2013 e 2014 la sospensione di anzianità dell’iscrizione nello stato di disoccupazione è così definita:

- per il disoccupato di età fino a 25 anni compiuti, l’anzianità dello stato di disoccupazione è sospesa nel caso di rapporto di lavoro di durata complessiva fino a sei mesi;

- per il disoccupato di età superiore a 25 anni l’anzianità dello stato di disoccupazione è sospesa nel caso di rapporto di lavoro complessivamente inferiore a otto mesi.

 

Normativa contenuta nel decreto legislativo 21.04.2000 n. 181, ”Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro” e ss.mm.ii. 

 

Fonte Provincia di Modena.