DETASSAZIONE RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA' ANNO 2014
Confermata anche per l’anno 2014 la detassazione delle retribuzioni legate alla produttività.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 19 febbraio 2014, recante le modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014, previste dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. legge di stabilità 2013).
Con il D.P.C.M. in esame, viene stabilito che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014 l'agevolazione trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2013, ad euro 40.000, da assumere al lordo delle somme assoggettate nello stesso anno alla relativa imposta sostitutiva.
La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che potrà beneficiare dell'imposta sostitutiva del 10% non potrà comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2014, ad euro 3.000 lordi.
L'erogazione di tali somme deve avvenire in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda (sia R.S.A. sia R.S.U.). Le aziende prive di rappresentanze sindacali in ambito aziendale possono sottoscrivere contratti con una o più associazioni dei lavoratori a livello territoriale.
Analizziamo i dettagli:
Condizioni reddituali
A beneficiare dello sconto fiscale sono i lavoratori dipendenti del settore privato (anche a termine e part-time) che nell'anno precedente hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel 2013 all'analoga agevolazione.
Restano, invece, esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, quali i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto.
Ai fini della verifica della soglia reddituale, si deve considerare il reddito di lavoro dipendente, soggetto a tassazione ordinaria, con esclusione dei redditi assoggettati a tassazione separata.
Il limite reddituale deve intendersi come ammontare complessivo, riferito a tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno, anche in relazione a più rapporti di lavoro e anche se tali redditi siano riconducibili ad un'attività di lavoro svolta all'estero.
Per l'imputazione dei redditi di lavoro dipendente all'anno 2013 occorre considerare le somme e i valori percepiti entro il 12 gennaio 2014, secondo il c.d. principio di cassa allargata.
Condizioni oggettive – tipologie di retribuzioni agevolabili
Sono previste due tipologie di definizioni della retribuzione di produttività agevolabile:
- viene stabilito anzitutto che per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività - redditività - qualità - efficienza - innovazione. Il riferimento alla "qualità" e alla "innovazione" consente di sostenere che tali indicatori non costituiscono necessariamente una "fotografia" di un incremento del fatturato aziendale ma è sufficiente che siano comunque suscettibili di una "contabilizzazione" da parte dell'impresa; pertanto, anche la modifica degli orari aziendali, in quanto oggettivamente identificabile e quantitativamente misurabile, può validamente rispondere alle richieste condizioni di legge;
- in via alternativa è prevista una seconda tipologia di definizione di retribuzione di produttività, intendendo per essa le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle seguenti aree di intervento: a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili; b) distribuzione flessibile delle ferie eccedenti le due settimane; c) impiego di nuove tecnologie compatibili con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori; d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze. Le 3 misure devono essere congiuntamente individuate dai contratti collettivi.
Le due nozioni di retribuzione di produttività possono coesistere all'interno di uno stesso contratto collettivo e pertanto entrambe possono beneficiare della detassazione.
In ogni caso la rispondenza delle voci retributive alle finalità previste dal legislatore è rimessa alla valutazione della contrattazione collettiva, cosicché l'agevolazione non è subordinata ai risultati effettivamente conseguiti.
L'impegno datoriale nella riorganizzazione del lavoro attraverso l'applicazione delle misure di "efficientazione aziendale" previste dalla contrattazione territoriale, può realizzarsi o attraverso l'introduzione di misure del tutto nuove, o in una diversa modulazione di flessibilità previste dal contratto nazionale; pertanto, l'adozione di tali misure, in forza del patto territoriale, non deve costituire necessariamente un elemento di novità in relazione al contratto collettivo nazionale applicato in azienda ma un elemento di novità per le aziende che le applicano.
Adempimenti e modalità operative
I datori di lavoro devono depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell'accordo alle disposizioni del decreto.
Al riguardo il Ministero del lavoro e l'Agenzia delle Entrate chiariscono che:
- per i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. (19 febbraio 2014), il termine di 30 giorni decorre da tale data;
- l'agevolazione non è applicabile per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del contratto collettivo;
- per i contratti sottoscritti in vigenza della previgente disciplina che prevedano l'erogazione di una retribuzione di produttività coincidente con una o entrambe le nozioni contenute nel D.P.C.M., è applicabile l'agevolazione sin dal 1° gennaio 2014.
In sostanza, in relazione a contratti aziendali, ed eventualmente a contratti territoriali, "pregressi" ma ancora in vigore, è possibile applicare l'agevolazione a condizione di una rispondenza di tutte o alcune delle misure già contenute nei citati contratti con le previsioni del D.P.C.M.; ciò vale anche per i contratti "che non abbiano istituito veri e propri premi di produttività o di rendimento, basati sul raggiungimento di obiettivi prefissati", fermo restando che al loro interno siano comunque presenti altre misure che siano risultate e che tuttora risultino idonee a "sollecitare" una maggiore efficientazione aziendale.
L'autodichiarazione di conformità (da allegare ai contratti depositati) può essere inclusa all'interno degli stessi contratti e non necessariamente in un atto separato. Non è necessario depositare nuovamente i contratti già depositati presso le Direzioni territoriali del lavoro: in tal caso è sufficiente che l'autodichiarazione indichi gli estremi di tali contratti.
L'autodichiarazione può essere inviata alla DTL anche tramite posta certificata e la data dell'invio è equiparata al deposito. Nel caso di accordi territoriali, l'invio nonché il deposito (da effettuarsi, in caso di accordi regionali, presso la DTL capoluogo di regione) può essere effettuato da una delle associazioni firmatarie e non necessariamente anche dalle imprese che applicano l'accordo.
Si precisa che le somme soggette a detassazione non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare ma si computano, invece, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta.
Circa le modalità di applicazione, il sostituto d'imposta calcola le ritenute da operare dopo aver sottratto dalla retribuzione da assoggettare a detta imposta le trattenute previdenziali obbligatorie.
La ritenuta del 10% deve essere applicata sulla parte di retribuzione che residua dopo aver operato le trattenute previdenziali. Pertanto, per calcolare il limite massimo sul quale applicare l'imposta sostitutiva, il sostituto deve considerare gli importi erogati al dipendente al lordo dell'imposta sostitutiva ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'agevolazione i compensi in natura erogati a titolo di retribuzione di produttività, nonchè le retribuzioni di produttività nelle ipotesi di tassazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali.
Se il sostituto d'imposta che applica l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi, il beneficiario deve comunicare per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito. Analoga comunicazione deve essere effettuata dal lavoratore che nel 2013 non abbia percepito alcun reddito di lavoro dipendente. In ogni caso, il dipendente deve comunicare al sostituto d'imposta l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nel caso in cui:
- nel corso del 2013, oltre al rapporto di lavoro con il sostituto d'imposta che eroga i compensi assoggettabili ad imposta sostitutiva, abbia avuto altri rapporti di lavoro dipendente, superando così il limite reddituale di euro 40.000;
- nel corso del 2013 abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già assoggettate a imposta sostitutiva, fino a concorrenza del limite di euro 3.000 fissato dalla norma.
E' lasciata, comunque, al lavoratore la facoltà di rinunciare espressamente e per iscritto all'agevolazione e mantenere la tassazione ordinaria. In assenza di rinuncia espressa, il sostituto d'imposta applica direttamente l'imposta sostitutiva.
In ogni caso, il sostituto d'imposta, se riscontri che la tassazione sostitutiva risulti meno favorevole per il dipendente, pur in assenza di rinuncia da parte di questi, può applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente.
Se non trattenuta dal sostituto, l'imposta può essere applicata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia assoggettato ad imposta sostitutiva retribuzioni non rientranti nei presupposti e limiti stabiliti dal decreto attuativo, dovrà versare la differenza tra l'importo dell'imposta sostitutiva già versato e l'importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, con applicazione di sanzioni ed interessi.
L'imposta sostitutiva può essere oggetto di compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. Il sostituto d'imposta deve indicare separatamente nel CUD la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva e l'importo di quest'ultima, nonchè la parte di reddito, teoricamente assoggettabile ad imposizione sostitutiva, per la quale l'agevolazione non sia stata applicata a seguito della rinuncia espressa del contribuente o per altre cause.
In caso di retribuzioni non sottoposte per gli anni passati all'imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori potranno usufruire del regime fiscale agevolato recuperando in sede di dichiarazione dei redditi le maggiori imposte versate, tramite una dichiarazione integrativa per gli anni passati o un'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine, il datore di lavoro certificherà l'importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva.
Riguardo alla somministrazione di lavoro, spetta ai contratti collettivi aziendali o territoriali applicati dall'utilizzatore determinare le modalità di applicazione della misura ai lavoratori in somministrazione. L'imposta sostitutiva si applica ai lavoratori in somministrazione, dipendenti da agenzie del lavoro, anche se le somme erogate abbiano come riferimento prestazioni per missioni rese nel settore della pubblica amministrazione. In tal caso, infatti, essendo il lavoratore un dipendente della agenzia di somministrazione, le somme percepite rientrano nel campo applicativo della norma in quanto erogate a un dipendente del settore privato. L'incentivo è applicabile anche ai ristorni ai soci delle cooperative nella misura in cui siano collegati ad un incremento di produttività.
Antonio Quero Consulente del Lavoro in Massafra.