Semplificato il regime di solidarietà negli appalti


04 Novembre 2014

Il decreto sulle semplificazioni fiscali adottato dal Governo snellisce l'iter burocratico riguardane la solidarietà negli appalti. Per l'effettiva attuazione occorre però attendere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi l'entrata in vigore del nuovo provvedimento.

 

Una novità positiva, dunque, visto che tale solidarietà si traduceva in una farraginosa burocrazia sia per gli appaltatori che per i committenti.

 

 

Come funzionava il regime di solidarietà fiscale in materia di appalti.

 

Il regime di solidarietà fiscale in materia di appalti interessato dalla semplificazione, è quello contenuto all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, regolava finora la solidarietà ai commi 28, 28 bis e 28 ter.

In tali commi era previsto che la responsabilità solidale poteva essere evitata a condizione che l’appaltatore procedesse alla verifica  degli obblighi in capo al subappaltatore.

Diverse erano le modalità per effettuare il controllo:

- acquisizione della documentazione prima del versamento del corrispettivo che consenta di verificare che gli adempimenti per i quali sussiste la solidarietà e che sono scaduti alla data del versamento, siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore

- asseverazione di uno dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità e degli abilitati alla trasmissione telematica che gli adempimenti siano stati regolarmente effettuati.

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ha ritenuto valida anche una dichiarazione sostitutiva resa dal subappaltatore contenente:

- il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale

- gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati.

Va ricordato che anche se la solidarietà riguardava l'appaltatore, il committente era pienamente coinvolto dalla previsione legislativa in quanto era previsto che prima di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore doveva chiedere l'esibizione della documentazione attestante che gli adempimenti scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, fossero stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

Per l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente le conseguenze sono l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

Va peraltro ricordato che fino al 21 giugno 2013, la solidarietà riguardava anche l'imposta sul valore aggiunto.

Dalla data indicata l'obbligo è stato soppresso e dunque il regime di solidarietà fiscale in materia di appalti è rimasto circoscritto alle ritenute fiscali.

 

 

Irretroattività del decreto Semplificazioni fiscali.

 

Ora l'articolo 28 del decreto legislativo sulla semplificazione fiscale approvato, prevede espressamente la soppressione dei commi da 28 a 28 ter dell'articolo 35 del D.L. n. 223/2006.

Oltre a quanto già evidenziato relativamente all'attesa che il provvedimento venga pubblicato nella Gazzetta ufficiale, occorre tenere conto che lo stesso non ha alcun effetto retroattivo.

 

 

 

Va precisato che in materia di appalti, rimane comunque pienamente applicabile il regime di solidarietà previsto dall'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003, sul quale peraltro il decreto legislativo sulla semplificazione fiscale apporta un'integrazione (art 28 comma 2 dal dl semplificazioni).

Essa riguarda la previsione che il committente che ha eseguito il pagamento sia tenuto, ove è previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (versamento ritenute fiscali, certificazione e dichiarazione delle somme erogate).

 

Si ricorda che l'articolo 29 del decreto attuativo della legge Biagi prevede che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

 

Per quanto riguarda il tema della sicurezza sul lavoro, pur vigendo un obbligo di cooperazione tra le imprese, il vincolo solidaristico non si applica ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

 

 

 

Antonio Quero Consulente del Lavoro